ARACNIDI

Roma, 25 settembre 2003

                                                                  Ministero Della Salute
                                                                  Ministero Dell'Ambiente
                                                                  Ministero Dell'Agricoltura e Foreste
                                                                  Commissione Scientifica

Il decreto legge n.159, del 3 luglio 2003, convertito in legge n.213, del 1° agosto 2003, considerando "potenzialmente pericolosi per l'incolumità e la salute pubblica tutti gli esemplari vivi di aracnidi selvatici, ovvero provenienti da riproduzioni in cattività, che possono arrecare, con la loro azione diretta, effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che comunque possono costituire pericolo per l'incolumità pubblica", vieta a chiunque di detenere, commercializzare, importare, esportare o riesportare detti esemplari.
A coloro che detengano esemplari vivi delle suddette specie è chiesto di presentare denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge n.159.
La normativa, a nostro avviso, rischia di vanificare i principi fondamentali della legislazione, e specificatamente quelli in tema di tassatività e determinatezza, ingenerando confusione nei soggetti obbligati. Ciò perché:
1. non precisa quali siano gli aracnidi per la cui detenzione ricorre l'obbligo di denuncia (sebbene la Camera dei Deputati abbia all'uopo approvato, in data 28 luglio 2003, un Ordine del giorno che impegna il Ministero della salute ad adottare, d'intesa con i Ministeri dell'interno, delle politiche agricole e dell'ambiente, un decreto che provveda all'individuazione e all'elencazione di tutte le specie animali ritenute pericolose per l'incolumità pubblica, nonché ad istituire un'anagrafe delle stesse specie pericolose presenti in Italia), né, in mancanza di detta specificazione, quali siano i parametri in relazione ai quali sia possibile determinare la pericolosità degli aracnidi;
2. non determinato il contenuto, né le modalità della denuncia medesima.

Tanto premesso, si sollecita la pronta emanazione, attesa la prossima scadenza del termine per la presentazione della denuncia, di un provvedimento attuativo/integrativo della legge in oggetto, che specifichi gli elementi sopra descritti, ripristinando la certezza del diritto.

In attesa del richiesto intervento, porgiamo distinti saluti.

                                                                    Il Coordinatore Nazionale
                                                                            Virgilio Camillini

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