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Emendamenti alla Finanziaria 2006
A. C. 1746 - Emendamento
Iva per gli alimenti degli animali domestici Art. 20 Dopo il comma 23, aggiungere il seguente 23-bis. “Il numero 91)
della parte III della tabella A allegata al Decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni ed
integrazioni, è sostituito dal seguente: Note Il presente emendamento si prefigge lo scopo di armonizzare le aliquote IVA sugli alimenti per animali domestici fissandole al 10%, come previsto dalla normativa europea. Sanzioni relative alla tenuta del Registro di detenzione delle specie animali e vegetali,di cui all’art. 5, comma 5-bis, della legge 7 febbraio 1992, n. 150 Art. 182 Dopo l’art. 182, inserire il seguente: Articolo 182-bis 1. All’articolo 5,
comma 6, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, le parole “5 bis” sono
soppresse. Note La norma che si propone
di emendare dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria in relazione ad un precetto che non è descritto con la dovuta
precisione. L’art. 5, comma 5-bis, della legge 7 febbraio 1992, n. 150,
infatti, si limita ad istituire il registro di detenzione delle specie
animali e vegetali. Il comma 6, dunque, prevede l’applicazione della
predetta sanzione con riferimento ad una violazione che solo con uno
sforzo interpretativo può ricollegarsi all’omessa tenuta del registro. |