Emendamenti alla Finanziaria 2006

A. C. 1746 - Emendamento

Iva per gli alimenti degli animali domestici

Art. 20
Disposizioni varie in materia fiscale

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente

23-bis. “Il numero 91) della parte III della tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti confezionati per animali domestici.”,

Note

Il presente emendamento si prefigge lo scopo di armonizzare le aliquote IVA sugli alimenti per animali domestici fissandole al 10%, come previsto dalla normativa europea.


Sanzioni relative alla tenuta del Registro di detenzione delle specie animali e vegetali,di cui all’art. 5, comma 5-bis, della legge 7 febbraio 1992, n. 150

Art. 182
Interventi a sostegno del settore turistico

Dopo l’art. 182, inserire il seguente:

Articolo 182-bis
Sanzioni relative alla tenuta del Registro di detenzione delle specie animali e vegetali,di cui all’art. 5, comma 5-bis, della legge 7 febbraio 1992, n. 150

1. All’articolo 5, comma 6, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, le parole “5 bis” sono soppresse.
2. All’articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
7. Chiunque omette di tenere, ovvero tiene in modo incompleto, il registro di cui al comma 5-bis, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 9.000.
8. Se le indicazioni del registro di cui al comma 5-bis sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 300.

Note

La norma che si propone di emendare dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in relazione ad un precetto che non è descritto con la dovuta precisione. L’art. 5, comma 5-bis, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, infatti, si limita ad istituire il registro di detenzione delle specie animali e vegetali. Il comma 6, dunque, prevede l’applicazione della predetta sanzione con riferimento ad una violazione che solo con uno sforzo interpretativo può ricollegarsi all’omessa tenuta del registro.
In ogni caso, la compilazione del registro comporta, altresì, la possibilità di errori materiali la cui commissione non sarebbe giusto punire con la medesima sanzione prevista per la completa omissione.
Per questi motivi, si propone di applicare una sanzione ridotta nel caso in cui gli errori di compilazione del registro possano ritenersi un mero inadempimento formale.

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