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Disciplina sanzionatoria relativa al Regolamento sulla protezione degli animali durante il trasporto
Testo in vigore dal: 27-9-2007 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione; E m a n a Art. 1. 1. Il
presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione
delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio,
del 22 dicembre 2004, di seguito denominato: "Regolamento", recante
disposizioni sulla protezione degli animali durante il trasporto e sulle
operazioni correlate. Avvertenza: Il
testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il
regolamento CE n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla
protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate
che modifica la direttiva n. 64/432/CEE ed il regolamento CE n.
1255/1977, - Il testo dell'art. 5 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, (Legge comunitaria 2005), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, 2005, n. 9, e' il seguente: L'Art. 5 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano gia' previste sanzioni penali o amministrative. 2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c). 3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'art. 1. Note all'art. 1: - Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005 si vedano le note alle premesse. |