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La
mancata o intempestiva denuncia dei vizi dell'animale, nel
termine di otto giorni dalla scoperta è configurata dalla legge
come una causa di decadenza del diritto del compratore alla
garanzia. A chiarirlo è stato il giudice di pace di Palermo con
sentenza del 9 marzo 2010.
Al centro del caso la risoluzione contrattuale per la morte di
due cuccioli di rottweiler a causa di una gastroenterite
emorragica con restituzione di quanto pagato per l'acquisto.
La sentenza chiarisce che l'acquisto di animali rientra nelle
disposizioni del codice civile relative alla compravendita di
beni, per cui è possibile applicare le disposizioni sulla
garanzia per vizi della cosa venduta. D'altro canto, l'articolo
1496 del codice civile stabilisce che nella vendita di animali
la garanzia per vizi è regolata dalle leggi speciali o, in
mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si
osservano le norme sulla garanzia per i vizi della cosa venduta.
E, si legge in sentenza, nella vendita di animali si possono
definire vizi i difetti, le patologie o le malattie che
compromettono la funzionalità dell'animale o ne diminuiscono il
suo prezzo. I vizi coperti da garanzia devono essere
preesistenti al momento della vendita, o insorti dopo, ma
derivanti da cause preesistenti, nonché occulti e gravi. Il
legislatore stabilisce, dunque, termini temporali circoscritti
entro cui poter ottenere la risoluzione contrattuale o la
riduzione del prezzo: otto giorni dalla scoperta dei vizi e,
comunque, un anno dalla con segna del bene. Pertanto ricorda il
giudice di pace di Palermo, la mancata o intempestiva denunzia
dei vizi della cosa venduta nel termine fa decadere il diritto
alla garanzia.
Delicato è, quindi, il problema del momento dal quale decorre il
termine di decadenza. Secondo la Cassazione, pronunciatasi su
casi analoghi, se il vizio non è obiettivamente riconoscibile al
momento della conclusione del contratto, la decorrenza deve
farsi risalire al momento in cui il compratore acquisisce la
certezza obiettiva dello stesso, non essendo sufficiente il
semplice sospetto (sentenze 797/65 e 11452/00).
Infine, nell'assunto del giudice di pace palermitano, la
denunzia dei vizi della cosa venduta «non richiede speciali
formalità né formule sacramentali e può essere effettuata con
qualsiasi mezzo idoneo di trasmissione» (Cassazione n. 539/86)
e, quindi, anche mediante comunicazione telefonica (in tal senso
le sezioni unite della Cassazione con sentenza n. 328/91). Non
solo. La denuncia non deve essere in forma analitica o
specifica, con precisa indicazione dei difetti riscontrati, ma
può anche essere sommaria, salvo precisare in un secondo tempo
la natura e l'entità dei vizi (Cassazione, sentenza 1602/69).
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