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E’
stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2010 la
legge di ratifica della Convenzione Europea per la protezione degli
animali da compagnia.
Si
trasmette di seguito il commento alla legge della dott.ssa Valeria
Fedele, dell’Ufficio Legislativo della Confesercenti e il testo
della legge stessa.
Si
comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del
3 dicembre 2010, la legge n. 201 del 4 novembre 2010, recante
“Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione
degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987,
nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno”.
Di seguito si riportano le novità più importanti introdotte dalla
legge n. 201/2010, il cui contenuto è stato già anticipato durante
il Convegno AISAD che si è tenuto in data 30 novembre u.s. presso la
sede della Confesercenti Nazionale.
In primo luogo, la legge in esame reca l’ordine di esecuzione della
Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia,
dando piena ed intera attuazione alla stessa.
In secondo luogo sono apportate importanti modifiche al codice
penale, con la previsione dell’aumento delle pene previste per i
reati di uccisione e di maltrattamento di animali.
In particolare, l’art. 3 stabilisce che la pena applicabile al reato
di uccisione di animali di cui all’art. 544 bis c.p. consiste nella
reclusione « da quattro mesi a due anni»; mentre il reato di
maltrattamento di animali di cui all’art. 544 ter, è punito con la
reclusione «da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000
euro».
Molto importante è l’art. 4 della legge, che introduce il reato di
traffico illecito di animali da compagnia, sanzionando chi, al fine
di trarne profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate,
introduce nel territorio nazionale animali domestici (cani e gatti)
privi dei sistemi di identificazione individuale, di certificazioni
sanitarie o di documenti di identificazione obbligatori, e chi
trasporta, cede o riceve, a qualunque titolo detti animali.
La pena per il reato in esame è la «reclusione da tre mesi a un anno
e multa da 3.000 a 15.000 euro».
Sono previste, inoltre, sanzioni accessorie, che consistono nella
«sospensione da tre mesi a tre anni dell’attività di trasporto, di
commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna
o di applicazione della pena su richiesta delle parti è pronunciata
nei confronti di chi svolge le predette attività»; «in caso di
recidiva è disposta l’interdizione dall’esercizio delle attività
medesime».
L’art. 5 disciplina l’introduzione illecita di animali da compagnia
che punisce, salvo che il fatto costituisca reato:
- «chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia
[cani e gatti] (…) privi di sistemi per l’identificazione
individuale»;
- «chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia
[cani e gatti] (…) in violazione dei requisiti previsti dalla
legislazione vigente»;
- «chiunque trasporta o cede, a qualunque titolo», detti animali.
In particolare, la condotta che configura quest’ultimo illecito
amministrativo si differenzia rispetto al reato di traffico illecito
di animali da compagnia per la mancanza del fine di lucro (dolo
specifico) e della esistenza strumentale di attività organizzate o
di condotte reiterate.
Le pene previste consistono nel pagamento di una sanzione pecuniaria
«da 100 a 1.000 euro per ogni animale» nel caso di condotte di cui
al 1° comma; «da 500 a 1.000 euro per ogni animale» nei casi
previsti al 2° e 3° comma.
Il trasportatore o il titolare di un’azienda commerciale che, nel
periodo di tre anni, commette tre violazioni accertate ai sensi
dell’art. 5 è soggetto alla sospensione dell’autorizzazione per
l’esercizio dell’attività per un periodo da uno a tre mesi; se le
violazioni sono cinque, è soggetto alla revoca dell’autorizzazione.
Sono altresì disposti aumenti di pene nel caso i cui gli animali
abbiano un’età accertata inferiore alle 12 settimane.
La legge è entrata in vigore il 4 dicembre 2010, giorno successivo
alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Per completezza si allega alla presente il testo della legge n.
201/2010.
LEGGE
4 novembre 2010 , n. 201
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione
degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987,
nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (10G0220)
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la
seguente legge:
ART.
1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia,
fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987.
ART.
2.
(Ordine di esecuzione)
1.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione
stessa.
ART.
3.
(Modifiche al codice penale)
1.
Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a)
all'articolo 544-bis, le parole: « da tre mesi a diciotto mesi »
sono sostituite dalle seguenti: « da quattro mesi a due anni »; b)
all'articolo 544-ter, primo comma, le parole: « da tre mesi a un
anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro » sono sostituite dalle
seguenti: « da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000
euro ».
ART.
4.
(Traffico illecito di animali da compagnia)
1.
Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto,
reiteratamente o tramite attivita' organizzate, introduce nel
territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I,
parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per
l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni
sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, e'
punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da
euro 3.000 a euro 15.000.
2. La pena di cui al comma 1 si applica altresi' a chiunque, al fine
di procurare a se' o ad altri un profitto, trasporta, cede o riceve
a qualunque titolo animali da compagnia di cui all'allegato I, parte
A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 maggio 2003, introdotti nel territorio nazionale
in violazione del citato comma 1.
3. La pena e' aumentata se gli animali di cui al comma 1 hanno
un'eta' accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da
zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate
per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie
della specie.
4. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta
delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale per i delitti previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo,
e' sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a
persona estranea al reato. E' altresi' disposta la sospensione da
tre mesi a tre anni dell'attivita' di trasporto, di commercio o di
allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di
applicazione della pena su richiesta delle parti e' pronunciata nei
confronti di chi svolge le predette attivita'. In caso di recidiva
e' disposta l'interdizione dall'esercizio delle attivita' medesime.
5. Gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca
sono affidati alle associazioni o agli enti indicati nel decreto del
Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 19-quater
delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice
penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, che ne fanno
richiesta, salvo che vi ostino esigenze processuali.
6. Gli animali acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento
definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, alle
associazioni o agli enti ai quali sono stati affidati ai sensi del
comma 5.
7. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie
previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del
Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli
enti di cui al comma 5 del presente articolo, con le modalita' di
cui all'articolo 8 della legge 20 luglio 2004, n. 189.
ART.
5.
(Introduzione illecita
di animali da compagnia)
1.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel
territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I,
parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per
l'identificazione individuale, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000
per ogni animale introdotto.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel
territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I,
parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 maggio 2003, in violazione dei requisiti
previsti dalla legislazione vigente, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.000
per ogni animale introdotto. La sanzione non si applica se le
violazioni sono regolarizzate nel rispetto di quanto disposto dalla
legislazione vigente.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione di cui al
comma 2 e' altresi' soggetto chiunque trasporta o cede, a qualunque
titolo, animali introdotti nel territorio nazionale in violazione di
quanto previsto dai commi 1 e 2.
4. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto se gli
animali di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno un'eta' accertata inferiore a
dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure
restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la
diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.
ART.
6.
(Sanzioni amministrative accessorie)
1.
Il trasportatore o il titolare di un'azienda commerciale che, nel
periodo di tre anni, commette tre violazioni delle disposizioni
previste dall'articolo 5, accertate in modo definitivo, e' soggetto
alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita'
per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le
due violazioni e' inferiore a tre mesi, e' applicata la durata
massima della sospensione.
2. Il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre
anni, commette tre violazioni delle disposizioni previste
dall'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio
1993, n. 28, accertate in modo definitivo, e' soggetto alla
sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' per
un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due
violazioni e' inferiore a tre mesi, e' applicata la durata massima
della sospensione.
3. Il trasportatore che, nel periodo di tre anni, commette cinque
violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 5 della
presente legge, o il titolare di un'azienda commerciale che, nel
periodo di tre anni, commette cinque violazioni delle disposizioni
previste dal medesimo articolo 5 della presente legge o
dall'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio
1993, n. 28, accertate in modo definitivo, e' soggetto alla revoca
dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita'.
4. Il trasportatore o il titolare di un'azienda commerciale nei cui
confronti e' stata disposta la revoca dell'autorizzazione, ai sensi
del comma 3, non puo' conseguire un'altra autorizzazione per
l'esercizio della medesima attivita' prima di dodici mesi.
5. I soggetti che hanno accertato una violazione che prevede
l'applicazione della sospensione o della revoca dell'autorizzazione
del trasportatore o del titolare di un'azienda commerciale
trasmettono all'autorita' che l'ha rilasciata copia del verbale di
contestazione e ogni altro documento utile all'adozione dei
provvedimenti di sospensione o di revoca.
ART.
7.
(Procedimento di applicazione
delle sanzioni amministrative)
1.
Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste
dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
2. Quando una violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5
della presente legge e' commessa utilizzando un veicolo
immatricolato all'estero, si applicano le disposizioni dell'articolo
207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni.
3. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi
dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e'
affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad
uno dei soggetti indicati nell'articolo 214-bis del medesimo codice,
di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive
modificazioni. Gli animali sono ricoverati, a spese del responsabile
della violazione, in un luogo che garantisca la tutela del loro
benessere nel rispetto delle norme vigenti in materia.
4. L'entita' delle sanzioni amministrative previste dalla presente
legge e' aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera
variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati verificatasi nei due anni precedenti. A questo fine, entro
il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della salute, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della
giustizia, fissa, seguendo il criterio di cui al periodo precedente,
i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si
applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono
superare quelli massimi indicati nella legge 24 novembre 1981, n.
689. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata
ai sensi delle disposizioni del presente comma, e' oggetto di
arrotondamento all'unita' di euro, per eccesso se la frazione
decimale e' pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per
difetto se e' inferiore a tale limite.
5. Le autorita' competenti all'irrogazione delle sanzioni
amministrative previste dalla presente legge sono il Ministero della
salute, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, negli
ambiti di rispettiva competenza.
ART.
8.
(Entrata in vigore)
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 novembre 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Fazio, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2836):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini), dal Ministro
della giustizia (Alfano) e dal Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali (Sacconi) il 19 ottobre 2009.
Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari
esteri e comunitari), in sede referente, il 28 ottobre 2009 con
pareri delle commissioni I, V, VII, IX, X, XII, XIV e Questioni
regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il
29 ottobre 2009, il 3, 5, 17 e 19 novembre 2009.
Esaminato in aula il 9 e 12 novembre 2009 ed approvato il 25
novembre 2009.
Senato della Repubblica (atto n. 1908):
Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari
esteri, emigrazione), in sede referente, il 30 novembre 2009 con
pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 8ª, 10ª, 12ª, 14ª e Questioni
regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite 2ª e 3ª, in sede referente, il 9
e 22 dicembre 2009; il 21 e 27 aprile 2010.
Esaminato in aula il 20 gennaio 2010, il 14 aprile 2010 e il 18
maggio 2010 ed approvato, con modificazioni, il 15 settembre 2010.
Camera dei deputati (atto n. 2836/B):
Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari
esteri e comunitari), in sede referente, il 23 settembre 2010 con
pareri delle commissioni I, V e XII.
Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il
29 settembre 2010; il 6 e 19 ottobre 2010.
Esaminato in aula il 26 ottobre 2010 ed approvato il 27 ottobre
2010. |