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"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai
casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad
una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno
a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui
l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e
abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della
specie".
Così recita il nuovo articolo 727 bis introdotto dal
decreto legislativo
approvato da Palazzo Chigi il 7 luglio scorso, in attuazione
della
direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente.
Il nuovo 727 bis prosegue: "Chiunque, fuori dai casi consentiti,
distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie
vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000
euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità
trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo
stato di conservazione della specie."
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale,
per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono
quelle indicate nell'allegato IV della "direttiva habitat" 92/43/CE
e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE concernente la
conservazione degli uccelli selvatici.
In base all'Allegato IV
Direttiva Habitat (Direttiva 92/43/CE) sono comprese le "specie
animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una
protezione rigorosa", mentre l'allegato I della
Direttiva 92/43/CE elenca le specie di uccelli selvatici che
richiedono misure speciali di conservazione per garantirne la
sopravvivenza e la riproduzione.
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ALLEGATO IV DIRETTIVA HABITAT.pdf 45.99 KB
ALLEGATO 1 DIRETTIVA 2009 147.pdf 28 KB
DIRETTIVA HABITAT.pdf 80.18 KB
DIRETTIVA 2009 147 CE.pdf 1.06 MB |