Codice Penale, 727 bis, per le specie protette

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie".
Così recita il nuovo articolo 727 bis introdotto dal decreto legislativo approvato da Palazzo Chigi il 7 luglio scorso, in attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente.
Il nuovo 727 bis prosegue: "Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie."
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della "direttiva habitat" 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
In base all'Allegato IV Direttiva Habitat (Direttiva 92/43/CE) sono comprese le "specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa", mentre l'allegato I della Direttiva 92/43/CE elenca le specie di uccelli selvatici che richiedono misure speciali di conservazione per garantirne la sopravvivenza e la riproduzione.

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ALLEGATO 1 DIRETTIVA 2009 147.pdf 28 KB
DIRETTIVA HABITAT.pdf 80.18 KB
DIRETTIVA 2009 147 CE.pdf 1.06 MB

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