Istituzione del registro di detenzione
degli esemplari di specie animali e
vegetali
Sulla G.U. Serie Generale nr.112
del 16 maggio 2001, č stato pubblicato, in applicazione di quanto disposto
dalla L.426/98, il Decreto 3 maggio 2001 del Ministero dellAmbiente che fissa al 30
giugno p.v. la data entro cui i soggetti interessati devono fare richiesta dei
registri di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali.
Il Decreto 3 maggio 2001 prevede quattro
tipi di registri:
a)il registro di detenzione di animali
vivi o morti dellAllegato A del Reg. (CE) 338/97, e successive modificazioni (cod.
EA);
b) il registro di detenzione di animali
vivi o morti dellAllegato B del Reg. (CE) 338/97, e successive modificazioni (cod.
EB);
c) il registro di detenzione di parti di
animali e piante degli Allegati A e B del Reg. (CE) 338/97, e successive modificazioni
(cod. PAB);
d) il registro di detenzione di piante
vive o morte degli Allegati A e B del Reg. (CE) 338/97, e successive modificazioni (cod.
VAB).
Rientrano nellobbligo della registrazione
gli uccelli, comunemente allevati in cattivitā, inclusi nellAllegato A
Allegato VIII del Reg.(CE) 939/97, quali il Piccione
selvatico, il Kakariki fronte rossa, il Parrocchetto dal cappuccio, il Cardinalino del
Venezuela.
Sono esclusi dalla registrazione tutti i prodotti
derivati da animali e piante, quindi borse,
scarpe, pellicce, statuine, oggettistica in generale, etc.
soggetti
tenuti alla compilazione del registro sono:
chi detiene ed alleva animali e piante per fini commerciali, fa scambio,
permuta, locazione o cessione a qualsiasi titolo degli stessi e/o degli esemplari
ottenuti;
i giardini zoologici, gli orti botanici, gli acquari e le mostre
faunistiche;
i circhi e le mostre faunistiche itineranti. Tutti coloro che si trovano
temporaneamente al di fuori del territorio nazionale alla data di pubblicazione del
decreto sono tenuti alla compilazione al loro rientro, nel rispetto del limite temporale
previsto;
coloro che detengono per fini commerciali, fanno scambio permuta, locazione
o cessione a qualsiasi titolo di parti di animali o piante (pelli, trofei di caccia, zanne
di avorio grezze, parti di corallo, conchiglie) od eseguono la trasformazione di una parte
animale o vegetale in un manufatto, quali ad esempio i tassidermisti;
tutti coloro che detengono, anche in diverse strutture, esemplari animali e
vegetali affidatigli a seguito di sequestro, confisca o affidamento.
sono esentati
dalla compilazione del registro:
le istituzioni scientifiche e di ricerca
pubbliche e private autorizzate ai sensi dellart. 12 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, nr. 116;
le istituzioni scientifiche e di ricerca
pubbliche e private registrate ai sensi del Decreto 23 marzo 1994 del Ministro
dellAmbiente;
chi possiede manufatti e prodotti derivati
quali borse, scarpe, pellicce, statuine, oggettistica, etc;
chi
detiene ed alleva animali e piante a fini non
commerciali, non fa scambio, permuta, o locazione degli stessi e/o degli esemplari
ottenuti;
RICHIESTA
DEL REGISTRO: Il registro va richiesto presentando apposita domanda, ENTRO
IL 30 GIUGNO 2001, presso gli uffici
dei Servizi Certificazione
CITES del Corpo Forestale dello Stato, o inviandola agli stessi a
mezzo fax o Raccomandata A/R..
I
Servizi Certificazione CITES del CFS, non appena sarā ultimata la stampa,
provvederanno alla distribuzione dei registri richiesti, fornendo indicazioni anche sulle
modalitā di compilazione degli stessi. |