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18-06-2004
14:30
E’ in vigore il Decreto Legislativo 10 Maggio 2004, n. 149, in
attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e
2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili
nell'alimentazione degli animali. Il decreto elenca le sostanze
indesiderabili che possono essere tollerate nei prodotti destinati
all'alimentazione degli animali e le condizioni in cui la tolleranza è
possibile. Per ridurre o eliminare le fonti di sostanze indesiderabili nei
prodotti destinati all'alimentazione degli animali, le Autorita' preposte
all'espletamento dei controlli ufficiali effettuano indagini per
identificare le fonti di sostanze indesiderabili. Il Ministero della
salute trasmette alla Commissione europea e agli altri Stati membri tutte
le informazioni e tutti i risultati pertinenti relativi alla fonte di
sostanze indesiderabili e alle misure adottate per ridurre o per eliminare
il contenuto di tali sostanze. Le suddette informazioni sono trasmesse nel
quadro della relazione annuale che deve essere inoltrata alla Commissione
europea conformemente alle disposizioni dell'articolo 18 del decreto
legislativo 17 giugno 2003, n. 223. Le informazioni sono trasmesse
prontamente se hanno rilevanza immediata per gli Stati membri. I prodotti
destinati all'alimentazione degli animali possono essere importati nella
Comunita' europea, messi in circolazione o utilizzati soltanto se sono di
qualita' sana, genuina e commerciabile e, se utilizzati correttamente, non
costituiscono un pericolo per la salute umana o animale o per l'ambiente e
non influiscono sfavorevolmente sull'allevamento. Il decreto fissa le
sanzioni previste in caso di violazioni.
testo in
vigore dal: 16-6-2004
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'articolo 1 e
l'allegato B;
Vista la direttiva 2001/102/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, che
modifica la direttiva 1999/29/CE del Consiglio relativa alle sostanze e ai
prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;
Vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione
degli animali;
Vista la direttiva 2003/57/CE della Commissione, del 17 giugno 2003,
recante modifica della direttiva 2002/32/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili
nell'alimentazione degli animali;
Vista la direttiva 2003/100/CE della Commissione, del 31 ottobre 2003, che
modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE, del Parlamento europeo e
del Consiglio, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione
degli animali;
Visto il decreto del Ministro della sanita' in data 13 novembre 1985,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale n. 293
del 13 dicembre 1985, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433;
Visto il decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2002, n. 317,
concernente regolamento recante norme di attuazione della direttiva
1999/29/CE;
Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 29 gennaio 2004;
Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra la Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non ha espresso il
prescritto parere nel termine di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 29 aprile 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e
forestali, delle attivita' produttive, dell'ambiente e della tutela del
territorio e per gli affari regionali;
E m a n a
il
seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il
presente decreto legislativo disciplina le sostanze indesiderabili nei
prodotti destinati all'alimentazione degli animali.
2. Sono fatte salve le disposizioni relative:
a) agli additivi nell'alimentazione degli animali, disciplinati
dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433;
b) alla commercializzazione dei mangimi, disciplinati dalla legge 15
febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni;
c) al decreto del Ministro della sanita' in data 19 maggio 2000,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5
settembre 2000, e successive modificazioni, a condizione che i residui ivi
previsti non siano menzionati nell'allegato I;
d) ai microrganismi nei mangimi;
e) ai prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, di cui
all'allegato B del decreto del Ministro della sanita' in data 13 novembre
1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293
del 13 dicembre 1985;
f) ai mangimi per animali disciplinati, dal decreto legislativo 24
febbraio 1997, n. 45, e successive modificazioni.
Avvertenza:
- Il
testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10,
comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: «Disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee. Legge comunitaria».
L'art. 1 e l'allegato B, cosi' recitano:
«Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). -
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese
negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto
della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonche', qualora sia previsto
il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione
degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta
giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
parlamentari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei
competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, questi
ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la
procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive
dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie
di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le province
autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di
attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione
della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da
ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente,
dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale
fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura
sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.
Allegato
B
(Art. 1, commi 1 e 3)
2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in
materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi;
2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001,
che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto
riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di
taluni tipi di societa' nonche' di banche e di altre istituzioni
finanziarie;
2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001,
relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti
atmosferici;
2001/88/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, recante modifica della
direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei
suini;
2001/93/CE della Commissione, del 9 novembre 2001, recante modifica della
direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei
suini;
2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001,
relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001,
recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attivita' illecite;
2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele;
2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di
frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana;
2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002,
relativa all'ozono nell'aria;
2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che
istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla
consultazione dei lavoratori;
2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002,
relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali;
2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che
modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura
alla concorrenza dei servizi postali della Comunita';
2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002,
relativa ai contratti di garanzia finanziaria;
2002/70/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che stabilisce i
requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e PCB
diossina-simili nei mangimi.
La direttiva 2001/102/CE e' pubblicata in GUCE legge n. 006 del 10 gennaio
2002.
La direttiva 1999/29/CE e' pubblicata in GUCE legge n. 115 del 4 maggio
1999.
La direttiva 2002/32/CE e' pubblicata in GUCE legge n. 140 del 30 maggio
2002.
La direttiva 2003/57/CE e' pubblicata in GUCE legge n. 151 del 19 giugno
2003.
La direttiva 2003/100/CE e' pubblicata in GUCE legge n. 285 del 1°
novembre 2003.
Per la direttiva 2002/32/CE vedi sopra. L'allegato I della citata
direttiva, cosi' recita:
Allegato I
---->
Vedere allegato I da pag. 14 a pag. 17 <----
- Il
decreto del Ministro della sanita' in data 13 novembre 1985, pubblicato
nel supplemento ordinano n. 102 alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 13
dicembre 1985, reca: «Prodotti di origine minerale e chimico industriali
impiegati nell'alimentazione degli animali».
- Il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123 reca: «Attuazione delle
direttive 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalita' per il
riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari
operanti nel settore dell'alimentazione degli animali.»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433,
reca: «Regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE e
1999/20/CE n materia di additivi nell'alimentazione degli animali».
- Il decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2002, n. 317, reca:
«Regolamento interministeriale recante norme di attuazione della
direttiva 1999/29/CE, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili
nell'alimentazione degli animali».
- La legge 15 febbraio 1963, n. 281, reca: «Disciplina della preparazione
e del commercio dei mangimi.».
Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle
regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali.».
L'articolo 2, comma 3, cosi' recita:
3. «La Conferenza Stato-regioni e' obbligatoriamente sentita in ordine
agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento
del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province
autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni;
decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive
comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere. Resta fermo
quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione delle norme di
attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.».
Note all'art. 1:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433,
vedi note alle premesse.
- Per la legge 15 febbraio 1963, n. 281, vedi note alle premesse.
Il decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre
2000, reca: «Limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti
fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione. (Recepimento
delle direttive n. 97/41/CE, n. 1999/65/CE e n. 1999/71/CE)».
- Per il decreto del Ministro della sanita' in data 13 novembre 1985, vedi
note alle premesse.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, reca: «Attuazione delle
direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in materia di alimenti
dietetici per animali.».
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